Validità dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021;
Superbonus 110%, interventi agevolabili e beneficiari e caratteristiche del superbonus 110%:
- interventi agevolati, cioè quelli che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e quelli antisismici;
- i beneficiari sono i condomìni, le persone fisiche che non fanno attività d’impresa, gli istituti autonomi case popolari, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, gli enti del terzo settore e le associazioni sportive dilettantistiche.
Il superbonus non spetta per interventi effettuati su unità immobiliari residenziali appartenenti alle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli).
Il bonus spetta :
- sia per gli interventi “trainanti” (isolamento termico delle superfici opache che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria particolarmente performanti, interventi antisismici);
- sia per quelli “trainati” eseguiti congiuntamente (efficientamento energetico che dà diritto all’ecobonus, installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, installazione di impianti solari fotovoltaici).
Se l’intervento realizzato può potenzialmente ricadere in diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi di una sola delle predette agevolazioni. Inoltre, se si realizzano più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito del rispettivo limite di spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti previsti per la singola detrazione.
Superbonus 110%, visto di conformità e asseverazione
Per accedere al superbonus, gli interventi “trainanti” devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, o, se non è possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. A fronte di un’agevolazione così importante, la norma ha previsto dei particolari adempimenti in aggiunta agli ordinari, per contrastare eventuali vantaggi indebiti. Il contribuente dovrà quindi ottenere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché dai responsabili dei Caf.
Il contribuente dovrà, inoltre, procurarsi un’attestazione o asseverazione dei tecnici abilitati al rilascio delle certificazioni energetiche (o dei professionisti incaricati della progettazione strutturale o della direzione dei lavori) che certifichi l’esistenza dei requisiti tecnici e la congruità delle spese sostenute. Il mancato rilascio degli attestati o gli eventuali documenti infedeli comportano l’applicazione delle sanzioni pecuniarie da 2mila a 15mila euro.
Super bonus 110%, sconto in fattura e cessione del credito
Alcune informazioni sulle modalità di funzionamento della piattaforma per cedere l’ecobonus del 110%.
Sarà all’interno del cassetto fiscale che il contribuente dovrà comunicare l’avvenuta cessione; il soggetto cessionario dovrà, a sua volta, accettare il credito accedendo alla propria pagina personale sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Un meccanismo che appare molto simile a quello già in funzione ad oggi per i bonus ordinari.
I soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 spese per determinati interventi, compresi quelli finalizzati al risparmio energetico degli edifici e quelli antisismici, e quelli per Superbonus, possono optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione spettante in dichiarazione, alternativamente per:
- lo sconto in fattura, un contributo, cioè, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore e che quest’ultimo potrà recuperare con un credito d’imposta;
- la cessione del credito corrispondente alla detrazione, con possibilità anche di cessione successiva ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
I crediti d’imposta sono utilizzati in compensazione, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (5 o 10 quote annuali). La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno, però, non può essere spesa negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso, né ulteriormente ceduta.
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